STATUTO DELLA A.T.L.E.C.
ASSOCIAZIONE TORINESE
LAUREATI in ECONOMIA e COMMERCIO
Art. 1 Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata A.T.L.E.C., Associazione Torinese dei Laureati in
Economia e Commercio.
L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 Sede
L'Associazione ha sede in Torino presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia,
Corso Unione Sovietica 218 bis.
Art. 3 Scopo
La A.T.L.E.C. (Associazione Torinese di Laureati in Economia e Commercio) ha lo scopo di
favorire:
- i contatti fra i Laureati in Economia, già Economia e Commercio;
- il collegamento, saldo e continuo, tra il mondo accademico e gli ex allievi;
- l'orientamento professionale dei giovani neolaureati per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
- gli incontri su argomenti monografici di specifico interesse professionale;
- gli scambi reciproci di informazioni ed esperienze maturate nel proprio ambito di attività;
- la formazione attraverso cicli di conferenze e seminari;
- lo sviluppo di attività ricreative dei soci.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni aventi
scopo analogo o affine o comunque connesso al proprio.
Art. 4 Patrimonio
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della A.T.L.E.C.,
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da donazioni, erogazioni
e lasciti eventuali.
Art. 5 Durata
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.
Art. 6 Categorie di Soci
I soci dell'Associazione possono essere: onorari, benemeriti, effettivi, simpatizzanti.
- Soci onorari: sono coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo. Essi non pagano
alcuna quota associativa annua. Tra essi verrà nominato, dal Consiglio Direttivo, il Presidente
Onorario.
- Soci benemeriti: sono coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo. Essi hanno la
facoltà di pagare la quota associativa annua.
Tali soci hanno il diritto al voto nell'Assemblea.
- Soci effettivi: sono coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea presso la Facoltà di
Economia, già Economia e Commercio, dell'Università degli studi di Torino purché abbiano
versato la quota associativa annua.
Tali soci hanno il diritto al voto nell'Assemblea.
- Soci simpatizzanti: sono coloro che pur non avendo i requisiti previsti per i soci effettivi sono
dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
Essi pagano la quota associativa annua e possono fruire delle iniziative associative e dei locali
sociali.
Art. 7 Ammissione e recesso
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda al Presidente.
L'aspirante socio, qualora la sua domanda sia accolta, è tenuto a versare entro 15 giorni dalla
comunicazione della avvenuta accettazione la quota di ammissione nella misura ed alle condizioni
che saranno annualmente stabilite per le diverse categorie di soci. Trascorso tale termine la
domanda di ammissione sarà considerata come non presentata.
L'ammissione è subordinata alla approvazione del Consiglio Direttivo.
I soci possono dimettersi dalla Associazione, salvo il rispetto dell'impegno sottoscritto, dandone
comunicazione al Presidente con lettera raccomandata entro il 30 novembre di ogni anno; in caso
contrario l'iscrizione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata, salvo consenso del Consiglio
Direttivo.
Art. 8 Quote sociali
L'ammontare delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse
categorie di soci in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione.
Tali quote sociali determinate per le diverse categorie di soci dovranno essere ratificate
dall'Assemblea.
Le quote sociali devono essere pagate in un'unica soluzione entro la data che di anno in anno verrà
fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Trascorso tale termine il socio moroso può essere escluso dal godimento dei diritti sociali e dalla
frequenza dei locali della Associazione.
Art. 9 Organi sociali
Gli organi sociali sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni
vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi a far
tempo dal 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura dell'esercizio sociale. Può inoltre essere
convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario, ovvero su domanda
di almeno un quarto dei soci effettivi.
L'Assemblea può essere convocata, oltre che presso la Sede Sociale, in qualsiasi altro luogo, purché
in Italia, da indicarsi nell'avviso di convocazione.
L'avviso di convocazione, da inviarsi con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'adunanza, deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie
da trattare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
L'Assemblea in sede ordinaria:
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci effettivi che siano in regola con i
versamenti delle quote sociali ed elegge altresì il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delibera sui rapporti di gestione dell'Associazione, sui bilanci consuntivi, sull'impiego degli
avanzi di gestione e sulla copertura di eventuali disavanzi;
- Delibera in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono riportare il voto favorevole di almeno la
maggioranza dei soci presenti.
Art. 11 Assemblea Straordinaria
L'Assemblea in sede straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta
questo lo ritenga necessario, ovvero su domanda dei due terzi dei soci effettivi.
L'Assemblea straordinaria va convocata nei luoghi, modi e termini indicati all'art. 10 per
l'Assemblea ordinaria.
L'assemblea in sede straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, sullo
scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di oltre due terzi dei soci
aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci; in entrambi
i casi le deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci
presenti.
Art. 12 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto; é ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altro socio
effettivo che può essere portatore di una sola delega.
Hanno diritto di voto nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria i soci effettivi ed in regola con
il pagamento delle quote sociali.
Art. 13 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a diciannove membri che possono essere rieletti.
In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti elettivi, il Consiglio Direttivo
può provvedere a sostituirli con delibera presa alla unanimità e ratificata dal Collegio dei Revisori
dei Conti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio di nomina del
Consiglio.
Ove il numero dei Consiglieri eletti si riduca a meno di cinque deve convocarsi l'Assemblea per
procedere a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il
Segretario.
Al Presidente ed al Vice-Presidente spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della
Associazione.
Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente da diramarsi almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione. Esso può riunirsi anche su richiesta scritta di almeno
cinque dei suoi componenti con l'indicazione delle materie da trattare.
Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione di almeno cinque Consiglieri. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
o di chi, in sua assenza, presiede.
Delle sedute si redige processo verbale che deve essere trascritto, a cura del Segretario, su apposito
registro e firmato dal Presidente.
Art. 15 Poteri del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
- Sovraintendere alla organizzazione dell'Associazione emanando anche i regolamenti interni;
- Promuovere e coordinare le attività dell'Associazione;
- Curare la gestione amministrativa e finanziaria della Associazione prendendo ogni decisione
all'uopo necessaria;
- Redigere il consuntivo della gestione da sottoporre all'Assemblea, con propria relazione,
proponendo l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione e la copertura degli eventuali disavanzi;
- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci, adottare eventuali provvedimenti disciplinari
nei confronti dei soci e decidere sulla loro esclusione;
- Proporre annualmente all'Assemblea le quote dovute dai soci per la loro iscrizione;
- Fare quant'altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie.
Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno due soci
effettivi dell'Associazione e da due supplenti, di cui almeno un socio effettivo. I membri del
Collegio durano in carica un triennio.
Art. 17 Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può tuttavia attribuire un rimborso
forfettario a persone che esplichino, per la gestione dell'Associazione, attività continuativa.
Art. 18 Sanzioni
Qualora la condotta di un socio dia luogo a rilievi, il Consiglio Direttivo potrà ammonirlo,
sospenderlo dal godimento dei diritti sociali od espellerlo dall'Associazione con efficacia
immediata.
Art. 19 Controversie
Sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci
o tra taluno di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e delle
deliberazioni e disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Tale Collegio sarà composto
da tre arbitri amichevoli compositori due dei quali nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il
terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile
entro il termine di 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.
Art. 20 Scioglimento
In caso di scioglimento della Associazione le attività sociali saranno devolute, al netto di tutte le
passività esistenti, in beneficenza.
Le operazioni relative saranno affidate a tre liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria dei
soci.
|